Articolo 1
È costituita, con sede in Castelnuovo Don Bosco (AT), frazione
Mondonio, via Cavallone 12, l'Associazione non lucrativa di utilità
sociale denominata "TERRA, BOSCHI, GENTE E MEMORIE"
Articolo 2
L'Associazione "TERRA, BOSCHI, GENTE E MEMORIE", luogo di maturazione
comune per quanti ne fanno parte, si ispira ai valori della difesa ambientale,
della conservazione naturalistica, della cultura, della ricerca scientifica,
dell'educazione, dell'istruzione e della solidarietà.
L'Associazione persegue
le sottoelencate finalità:
- Promuovere in tutte le forme
possibili la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente
naturale (flora, fauna, suoli, acque, ecosistemi), del paesaggio rurale
tradizionale e del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio
nordastigiano, con particolare riferimento al settore individuato dai
Comuni confinanti di Castelnuovo Don Bosco, Pino d'Asti, Albugnano,
Passerano-Marmorito e Capriglio.
- Promuovere studi e ricerche
finalizzate all'approfondimento della conoscenza del territorio suddetto,
con particolare riferimento agli aspetti naturalistici ed ecologici,
alla storia, all'arte e alla tradizione culturale locale.
- Elaborare ed organizzare modelli
di sviluppo economico, strutturale e logistico che privilegino e salvaguardino
le risorse e le realtà delle aree di intervento.
Per il conseguimento dei suoi
obiettivi l'Associazione si propone di:
- Censire, analizzare, catalogare,
documentare e studiare le principali emergenze naturali e le più
significative testimonianze storico-artistiche dell'area in oggetto.
- Incentivare il rispetto delle
leggi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.
- Assumere iniziative nei confronti
delle Amministrazioni locali e delle Autorità competenti finalizzate
a sollecitare misure di salvaguardia per i beni naturali del luogo e
a favorire un uso attento ed ecologicamente corretto del territorio.
- Collaborare con associazioni
ambientaliste, università, istituzioni, enti pubblici, scuole
e musei al fine di sviluppare e realizzare progetti di tutela e valorizzazione
del territorio in oggetto.
- Promuovere e partecipare a
incontri, studi, convegni, seminari, conferenze ed eventi culturali
sui temi della protezione e della conservazione del patrimonio naturale
e culturale del territorio nordastigiano.
- Favorire con l'informazione
la diffusione della conoscenza delle valenze ambientali e culturali
del territorio in oggetto.
- Organizzare mostre fotografiche,
proiezioni di diapositive, escursioni naturalistiche, campagne di sensibilizzazione,
interventi di recupero e ripristino ambientale, corsi di studio, corsi
di formazione e stages orientati a favorire la conoscenza, la tutela
e la valorizzazione delle specificità naturali, paesaggistiche
e culturali del territorio sopraricordato.
- Promuovere la produzione di
pubblicazioni, articoli, libri, monografie, supporti informatici, filmati
e materiali didattici aventi come oggetto le caratteristiche naturali,
storiche e culturali del territorio nordastigiano.
- Operare per la realizzazione,
la conservazione e la gestione di un sistema di aree protette finalizzato
alla tutela delle più significative emergenze ambientali presenti
sul territorio di cui si occupa l'Associazione.
Articolo 3
L'Associazione comprende le seguenti categorie di Soci:
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari
Soci ordinari sono quei soggetti
che si iscrivono annualmente versando la quota base fissata dal Consiglio
Direttivo e approvata dall'Assemblea.
Soci sostenitori sono quei soggetti che versano un contributo annuale
non inferiore al triplo della quota base fissata dal Consiglio Direttivo
e approvata dall'Assemblea.
Gli iscritti di età inferiore ai 18 anni costituiscono una speciale
categoria di Soci giovanili, senza diritto di voto nelle assemblee.
Il Consiglio Direttivo può chiamare a far parte della categoria
"Soci Onorari" persone che hanno svolto o svolgono attività
particolarmente meritevoli in relazione alle finalità dell'Associazione.
Per l'attribuzione della carica di Socio Onorario è necessario
il pronunciamento unanime di tutti i membri del Consiglio.
I soggetti che intendono entrare a far parte dell'Associazione devono
accettare i valori e le finalità propri dell'Associazione. Non
sarà fatta alcuna discriminazione politica, religiosa, etnica o
culturale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione.
Ogni nuova domanda di ingresso nell'Associazione deve essere sostenuta
dalla richiesta formale di due Soci; entro un mese dalla richiesta il
Consiglio Direttivo si esprimerà insindacabilmente circa l'accettazione
del nuovo Socio; quest'ultima richiede il voto favorevole dei tre quarti
dei membri del Consiglio Direttivo. Dell'accettazione di ogni nuovo Socio
viene data comunicazione formale dal Presidente.
Ogni anno l'Assemblea stabilisce le quote associative su proposta del
Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci esclusivamente coloro
che hanno versato la quota annuale.
Il numero dei Soci è illimitato.
Articolo 4
Tutti i Soci in regola con le iscrizioni possiedono gli stessi diritti.
Il diritto di voto spetta a tutti i Soci maggiori d'età, che possono
esercitarlo nelle assemblee ordinarie o straordinarie. Ogni Socio ha diritto
ad un voto.
Il mancato versamento della quota annuale determina l'immediato e automatico
decadimento dalla qualità di Socio. Altre cause di perdita della
qualità di Socio sono rappresentate da: decesso, recesso, liquidazione,
indegnità; quest'ultima, dopo aver ascoltato l'interessato, viene
sancita dal Consiglio Direttivo e comunicata unicamente per scritto al
Socio con raccomandata con avviso di ricevimento.
La carica di Socio non è trasmissibile a terzi, neppure per successione
mortis-causa.
I Soci non hanno diritti sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento
dell'Associazione. In caso di morte di un Socio nessun diritto spetta
ai suoi eredi. Allo stesso modo nessun diritto compete al Socio escluso
e comunque cessato.
Articolo 5
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento
da:
- Contributi dei Soci e quote
associative.
- Contributi di privati.
- Contributi dello Stato, di
enti o di istituzioni pubbliche e private.
- Contributi di organismi internazionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
L'accettazione di donazioni è
subordinata alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Gli organi dell'Associazione
sono:
- L'Assemblea generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
Il Consiglio Direttivo ed il Presidente
sono eleggibili tra i Soci regolarmente iscritti. Ogni Socio ha diritto
di proporre la propria candidatura nelle forme previste.
Articolo 7
L'Assemblea generale dei Soci:
- è costituita dai Soci
ordinari e sostenitori, iscritti dall'anno precedente ed in regola con
il versamento della quota sociale;
- è convocata in Sede
Ordinaria una volta l'anno; in Sede Straordinaria ogniqualvolta lo richieda
il Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata
di almeno il cinquanta per cento dei Soci; la convocazione è
fatta dal Presidente a mezzo di avviso scritto;
- delibera, in conformità
al presente Statuto, su tutti gli argomenti ad essa sottoposti;
- approva le linee programmatiche
proposte annualmente dal Consiglio Direttivo;
- elegge, scegliendoli fra gli
associati, i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche dello
Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno i due terzi dei
Soci;
- delibera il trasferimento della
sede sociale;
- approva il bilancio annuale;
- stabilisce annualmente l'ammontare
della quota associativa ordinaria;
L'Assemblea è validamente
costituita, in prima convocazione, quando sia presente il cinquanta per
cento più uno dei Soci e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
In seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente
almeno un decimo dei Soci e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza della metà
più uno dei Soci e della maggioranza favorevole dei presenti. Le
deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
hanno necessità della presenza e del voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.
E' ammesso il voto per delega, concessa esclusivamente ad altro Socio;
ogni Socio non potrà rappresentare più di tre Soci.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo:
- è composto da non meno
di tre e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea
generale dei Soci, fra i Soci stessi, ed ha un mandato di sette anni
rinnovabile;
- elegge al suo interno il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- provvede, nel più breve
tempo possibile, alla sostituzione di membri venuti meno del Consiglio
Direttivo;
- si riunisce ogni sei mesi su
convocazione del Presidente e ogniqualvolta il Presidente o almeno tre
membri ne facciano richiesta scritta; per la validità delle riunioni
è necessaria la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, di chi
presiede la riunione;
- delibera l'ammissione di nuovi
Soci che hanno fatto richiesta;
- delibera l'esclusione dei Soci
nei casi previsti dall'art. 4 del presente Statuto;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea
dei Soci prendendo le iniziative idonee alla realizzazione delle stesse;
- amministra i fondi dell'Associazione
per l'attuazione degli scopi statutari e realizza i programmi deliberati
dall'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea eventuali
modifiche dello statuto;
- redige il bilancio annuale.
Le cariche di membro del Consiglio
Direttivo, di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere
sono gratuite.
Articolo 9
Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa a tre riunioni consecutive
del Consiglio decade automaticamente ed immediatamente dalla carica. La
decadenza è pronunciata dal Presidente.
In caso di manifesta e comprovata attività lesiva dell'immagine
e degli interessi dell'Associazione da parte di un membro del Consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso si riserva la possibilità di espellere
insindacabilmente il Consigliere in questione; tale provvedimento richiede
il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni con
compiti tecnici e consultivi, composte anche da membri esterni all'Associazione.
Ogni Commissione lavorerà sotto le direttive di un componente incaricato
dal Consiglio Direttivo. Lo scioglimento delle Commissioni è decretato
dal Presidente.
Articolo 11
Il Presidente:
- è eletto dal Consiglio
Direttivo tra i suoi membri;
- presiede le Assemblee ordinarie
e straordinarie dei Soci;
- convoca e presiede il Consiglio
Direttivo;
- ha la legale rappresentanza
dell'Associazione;
- è responsabile, congiuntamente
al Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei
programmi deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- esercita i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione necessari per attuare i programmi annuali
deliberati dal Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati
dal Vicepresidente; se anche questi è assente, ne fa le veci il
membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Articolo 12
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere
redige al termine di ogni esercizio il bilancio consuntivo, sottoponendolo
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 luglio di ogni anno.
Non è consentita alcuna distribuzione o attribuzione di utili.
Articolo 13
L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo.
Ai Soci possono solo essere rimborsati dall'Associazione gli oneri e le
spese effettivamente sostenuti per l'attività prestata, entro i
limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione,
i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti
secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.
La deliberazione di scioglimento anticipato dell'Associazione e della
conseguente devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con
la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 15
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di Legge.
Statuto
approvato dall'Assemblea dei Soci in data 2 agosto 2001
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