Articolo 1


È costituita, con sede in Castelnuovo Don Bosco (AT), frazione Mondonio, via Cavallone 12, l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "TERRA, BOSCHI, GENTE E MEMORIE"


Articolo 2


L'Associazione "TERRA, BOSCHI, GENTE E MEMORIE", luogo di maturazione comune per quanti ne fanno parte, si ispira ai valori della difesa ambientale, della conservazione naturalistica, della cultura, della ricerca scientifica, dell'educazione, dell'istruzione e della solidarietà.
L'Associazione persegue le sottoelencate finalità:

  • Promuovere in tutte le forme possibili la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale (flora, fauna, suoli, acque, ecosistemi), del paesaggio rurale tradizionale e del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio nordastigiano, con particolare riferimento al settore individuato dai Comuni confinanti di Castelnuovo Don Bosco, Pino d'Asti, Albugnano, Passerano-Marmorito e Capriglio.
  • Promuovere studi e ricerche finalizzate all'approfondimento della conoscenza del territorio suddetto, con particolare riferimento agli aspetti naturalistici ed ecologici, alla storia, all'arte e alla tradizione culturale locale.
  • Elaborare ed organizzare modelli di sviluppo economico, strutturale e logistico che privilegino e salvaguardino le risorse e le realtà delle aree di intervento.

Per il conseguimento dei suoi obiettivi l'Associazione si propone di:

  • Censire, analizzare, catalogare, documentare e studiare le principali emergenze naturali e le più significative testimonianze storico-artistiche dell'area in oggetto.
  • Incentivare il rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.
  • Assumere iniziative nei confronti delle Amministrazioni locali e delle Autorità competenti finalizzate a sollecitare misure di salvaguardia per i beni naturali del luogo e a favorire un uso attento ed ecologicamente corretto del territorio.
  • Collaborare con associazioni ambientaliste, università, istituzioni, enti pubblici, scuole e musei al fine di sviluppare e realizzare progetti di tutela e valorizzazione del territorio in oggetto.
  • Promuovere e partecipare a incontri, studi, convegni, seminari, conferenze ed eventi culturali sui temi della protezione e della conservazione del patrimonio naturale e culturale del territorio nordastigiano.
  • Favorire con l'informazione la diffusione della conoscenza delle valenze ambientali e culturali del territorio in oggetto.
  • Organizzare mostre fotografiche, proiezioni di diapositive, escursioni naturalistiche, campagne di sensibilizzazione, interventi di recupero e ripristino ambientale, corsi di studio, corsi di formazione e stages orientati a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle specificità naturali, paesaggistiche e culturali del territorio sopraricordato.
  • Promuovere la produzione di pubblicazioni, articoli, libri, monografie, supporti informatici, filmati e materiali didattici aventi come oggetto le caratteristiche naturali, storiche e culturali del territorio nordastigiano.
  • Operare per la realizzazione, la conservazione e la gestione di un sistema di aree protette finalizzato alla tutela delle più significative emergenze ambientali presenti sul territorio di cui si occupa l'Associazione.

Articolo 3


L'Associazione comprende le seguenti categorie di Soci:

  • Soci Ordinari
  • Soci Sostenitori
  • Soci Onorari

Soci ordinari sono quei soggetti che si iscrivono annualmente versando la quota base fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
Soci sostenitori sono quei soggetti che versano un contributo annuale non inferiore al triplo della quota base fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
Gli iscritti di età inferiore ai 18 anni costituiscono una speciale categoria di Soci giovanili, senza diritto di voto nelle assemblee.
Il Consiglio Direttivo può chiamare a far parte della categoria "Soci Onorari" persone che hanno svolto o svolgono attività particolarmente meritevoli in relazione alle finalità dell'Associazione. Per l'attribuzione della carica di Socio Onorario è necessario il pronunciamento unanime di tutti i membri del Consiglio.
I soggetti che intendono entrare a far parte dell'Associazione devono accettare i valori e le finalità propri dell'Associazione. Non sarà fatta alcuna discriminazione politica, religiosa, etnica o culturale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione. Ogni nuova domanda di ingresso nell'Associazione deve essere sostenuta dalla richiesta formale di due Soci; entro un mese dalla richiesta il Consiglio Direttivo si esprimerà insindacabilmente circa l'accettazione del nuovo Socio; quest'ultima richiede il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Consiglio Direttivo. Dell'accettazione di ogni nuovo Socio viene data comunicazione formale dal Presidente.
Ogni anno l'Assemblea stabilisce le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci esclusivamente coloro che hanno versato la quota annuale.
Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 4


Tutti i Soci in regola con le iscrizioni possiedono gli stessi diritti. Il diritto di voto spetta a tutti i Soci maggiori d'età, che possono esercitarlo nelle assemblee ordinarie o straordinarie. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Il mancato versamento della quota annuale determina l'immediato e automatico decadimento dalla qualità di Socio. Altre cause di perdita della qualità di Socio sono rappresentate da: decesso, recesso, liquidazione, indegnità; quest'ultima, dopo aver ascoltato l'interessato, viene sancita dal Consiglio Direttivo e comunicata unicamente per scritto al Socio con raccomandata con avviso di ricevimento.
La carica di Socio non è trasmissibile a terzi, neppure per successione mortis-causa.
I Soci non hanno diritti sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione. In caso di morte di un Socio nessun diritto spetta ai suoi eredi. Allo stesso modo nessun diritto compete al Socio escluso e comunque cessato.

Articolo 5


L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

  • Contributi dei Soci e quote associative.
  • Contributi di privati.
  • Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private.
  • Contributi di organismi internazionali.
  • Donazioni e lasciti testamentari.

L'accettazione di donazioni è subordinata alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono:

  • L'Assemblea generale dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono eleggibili tra i Soci regolarmente iscritti. Ogni Socio ha diritto di proporre la propria candidatura nelle forme previste.

Articolo 7


L'Assemblea generale dei Soci:

  • è costituita dai Soci ordinari e sostenitori, iscritti dall'anno precedente ed in regola con il versamento della quota sociale;
  • è convocata in Sede Ordinaria una volta l'anno; in Sede Straordinaria ogniqualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno il cinquanta per cento dei Soci; la convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di avviso scritto;
  • delibera, in conformità al presente Statuto, su tutti gli argomenti ad essa sottoposti;
  • approva le linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • elegge, scegliendoli fra gli associati, i membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno i due terzi dei Soci;
  • delibera il trasferimento della sede sociale;
  • approva il bilancio annuale;
  • stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa ordinaria;

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei Soci e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
In seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno un decimo dei Soci e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci e della maggioranza favorevole dei presenti. Le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio hanno necessità della presenza e del voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
E' ammesso il voto per delega, concessa esclusivamente ad altro Socio; ogni Socio non potrà rappresentare più di tre Soci.

Articolo 8


Il Consiglio Direttivo:

  • è composto da non meno di tre e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci, fra i Soci stessi, ed ha un mandato di sette anni rinnovabile;
  • elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
  • provvede, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione di membri venuti meno del Consiglio Direttivo;
  • si riunisce ogni sei mesi su convocazione del Presidente e ogniqualvolta il Presidente o almeno tre membri ne facciano richiesta scritta; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, di chi presiede la riunione;
  • delibera l'ammissione di nuovi Soci che hanno fatto richiesta;
  • delibera l'esclusione dei Soci nei casi previsti dall'art. 4 del presente Statuto;
  • attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci prendendo le iniziative idonee alla realizzazione delle stesse;
  • amministra i fondi dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari e realizza i programmi deliberati dall'Assemblea dei Soci;
  • propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
  • redige il bilancio annuale.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere sono gratuite.

Articolo 9


Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio decade automaticamente ed immediatamente dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Presidente.
In caso di manifesta e comprovata attività lesiva dell'immagine e degli interessi dell'Associazione da parte di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si riserva la possibilità di espellere insindacabilmente il Consigliere in questione; tale provvedimento richiede il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 10


Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni con compiti tecnici e consultivi, composte anche da membri esterni all'Associazione. Ogni Commissione lavorerà sotto le direttive di un componente incaricato dal Consiglio Direttivo. Lo scioglimento delle Commissioni è decretato dal Presidente.

Articolo 11


Il Presidente:

  • è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
  • presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
  • è responsabile, congiuntamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi deliberati dall'Assemblea dei Soci;
  • esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per attuare i programmi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo.


In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente; se anche questi è assente, ne fa le veci il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 12


L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere redige al termine di ogni esercizio il bilancio consuntivo, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 luglio di ogni anno.
Non è consentita alcuna distribuzione o attribuzione di utili.

Articolo 13


L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo. Ai Soci possono solo essere rimborsati dall'Associazione gli oneri e le spese effettivamente sostenuti per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14


In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.
La deliberazione di scioglimento anticipato dell'Associazione e della conseguente devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 15


Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di Legge.

 

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data 2 agosto 2001

 

 

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